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Lo STATUTO di S.E.V.A. Onlus
Art. 1 – Costituzione
1. E' costituita con sede in ABANO TERME (PD), via Umberto Giordano 17/D, l'associazione denominata “S.E.V.A. (Salute-
L’anno sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L’Associazione, previa autorizzazione dell’Organo preposto, utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “O.N.L.U.S.”.
3. L'associazione senza scopo di lucro, apartitica e non confessionale:
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5. L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Attività
1. L'associazione svolge le seguenti attività:
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1. Sono Soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e tutti coloro (maggiorenni, Enti, Associazioni) che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo.
2. I soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e l’eventuale regolamento interno. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
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In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 – Organi
1. Sono organi dell'associazione:
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Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 6 – Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o raccomandata, telegramma, fax, E-
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
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1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 8 membri. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e in via straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, E-
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
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Art. 8 – Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice-
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
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1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dal revisore dei conti eletto dal consiglio direttivo.
2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
3. Nell’espletare il mandato deve attenersi alle leggi vigenti. Nel caso in cui rilevasse irregolarità deve darne immediata comunicazione al consiglio direttivo per i provvedimenti necessari.
Art. 11 – Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Venezia il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 12 – Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 13 – Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
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3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
Art. 14 – Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 – Rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare. La chiusura di esso non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riprendere nel rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico-
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 17 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.